LA RISPOSTA ALLE ACCUSE DI GOGNABLOG A PIERGIORGIO BALDRACCO, SUL “CASO INNOCENTI”

In un articolo, dal titolo “Conclusione della vicenda Innocenti”, pubblicato l’8 febbraio scorso su un blog di tematiche legate alla montagna (Gogna Blog) – e legato alle vicende personali di un ex membro del Soccorso Alpino e Speleologico in forte contrasto con la struttura – è stato riportato un pesante attacco personale al past-president del CNSAS, Piergiorgio Baldracco.

Baldracco

Piergiorgio Baldracco, past-president CNSAS

Un attacco inqualificabile e ingiustificabile che da in pasto al pubblico, senza i necessari chiarimenti e in modo del tutto fuorviante, pretestuoso e avulso dal contesto, precedenti “condanne penali” a carico di Baldracco.

La situazione, paradossale, è riassunta nella risposta che l’intera Direzione Nazionale del CNSAS ha inteso rendere nota con il testo a seguire, la cui pubblicazione è stata richiesta anche all’autore del suddetto blog come risposta alle gravi accuse.

Con l’occasione vogliamo ricordare che per tanti anni Piergiorgio Baldracco ha guidato, a titolo gratuito, il Soccorso Alpino e Speleologico italiano, riportando ampi consensi sul suo operato e unanimi riconoscimenti di stima da parte degli uomini del CNSAS e delle Istituzioni.

 

GRAVISSIMO PERICOLO SOCIALE?

COSA PUO’ FARE UN OPINEL PER TAGLIARE PANE E SALAME IN MONTAGNA DIMENTICATO NELLO ZAINETTO ALL’AREOPORTO!

 

“Egregio Direttore e Redattori “Gogna Blog”,

scriviamo questa breve nota per precisare talune grossolanità pubblicate sul vostro blog e per esprimere compiutamente il doveroso sostegno a Piergiorgio Baldracco, sino al 2015 Presidente Nazionale del C.N.S.A.S., circa le affermazioni riguardanti lo stesso presenti sul Vostro blog. Affermazioni inviate dal Sig. Innocenti Riccardo che, con discutibili finalità denigratorie, ha trasmesso e fatto pubblicare un certificato del casellario giudiziario in cui viene riportato un decreto penale di condanna per il reato contravvenzionale di cui all’art. 4 della Legge n. 110/75, senza nemmeno chiarire la portata di tale norma (vedasi allegato più sotto richiamato) e, soprattutto, senza esplicitare la realtà dei fatti, cioè quanto è accaduto, quale è stato l’evento scatenante.

Nel caso di Piergiorgio Baldracco desideriamo, dunque, svelare in cosa consista “il grave allarme sociale” che arrecherebbe alla comunità ed al CNSAS stesso.

Spieghiamo con precisione il tutto. Baldracco, in data 5 novembre 2007 dimenticava nel proprio zainetto all’aeroporto di Caselle (Torino), mentre venivano effettuati i normali controlli pre ingresso per il volo AP6863 su Roma (incontro presso il Dipartimento della protezione Civile), un coltellino a serramanico usato in montagna (ma anche in tante altre occasioni) per il consueto taglio del pane e dei salumi o, forse, anche del formaggio…

Tale reato, se avete avuto la pazienza di leggere la norma richiamata, non riguarda, dunque, armi o esplosivi come affermato in modo non corretto dal sig. Innocenti Riccardo, né, tantomeno, può essere assimilabile ad un reato di “particolare allarme sociale”, e ciò è evidente in modo del tutto inequivocabile anche a chi non operi nello specifico campo del diritto e, forse, già sorride dopo questa semplice, ma necessaria spiegazione.

Per concludere e non oziarvi oltre con queste precisazioni che hanno avuto però l’unico intento di far cogliere, nella migliore delle ipotesi la malafede del sig. Riccardo Innocenti e di quanti sono portati ad amplificare le sue affermazioni, concludiamo dicendo che… “se dimenticare un coltellino tipo opinel (modello kleen blades per essere precisi e come riporta il verbale di sequestro allegato) è un reato di “grave allarme sociale”, questa straordinaria gravità possono giudicarla con serenità ec ora anche con oggettività, anche i lettori. Noi ed i nostri soci, assieme ad altre migliaia di persone che conoscono la vicenda, lo abbiamo già fatto da tempo, andando oltre i gossip.

Dimenticavamo…, l’ammenda di poco più di 900 euro che estingue il reato, anzi “il grave allarme sociale”, irrogata a Piergiorgio Baldracco, è stata ovviamente pagata dallo stesso.

 La Direzione Nazionale CNSAS

(su supporto Avv. Pino Giostra

patrocinante del Sig. Piergiorgio Baldracco).

 

 

L 18/04/1975 n. 110 – ARMI ED ESPLOSIVI

  1. Porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente,noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione  (13). v

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4  (14)

Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.